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La Corte costituzionale, con sentenza n. 6 del 2013, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, secondo comma, della legge della Regione Marche n. 31 del 1979, che consentiva ai Comuni di individuare edifici da ampliare in deroga alle distanze minime fissate dal d.m. n. 1444 del 1968, attribuendo a tale procedura l’efficacia di piano particolareggiato. La norma invadeva la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
Di cosa si tratta
La legge regionale Marche n. 31 del 1979 consentiva ai Comuni di individuare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli edifici preesistenti nelle zone di completamento a destinazione residenziale che potevano essere ampliati anche in deroga alle distanze minime tra i fabbricati stabilite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. La procedura, approvata dal Consiglio comunale, aveva per legge «efficacia di piano particolareggiato». Il caso è sorto da una lite civile in cui alcune aziende lamentavano la violazione delle distanze legali da parte di un ampliamento edilizio autorizzato proprio in forza di questa norma regionale.
La questione di legittimità costituzionale
La questione era stata sollevata d’ufficio dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile (ordinanza del 29 dicembre 2011, n. 177 del registro ordinanze 2012), nell’ambito di un procedimento civile tra privati sulle distanze legali tra edifici. La norma impugnata era l’art. 1, secondo comma, della l.r. Marche n. 31 del 1979, censurata per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile, competenza statale esclusiva) e terzo comma (governo del territorio, competenza concorrente) della Costituzione.
La decisione della Corte
Con sentenza del 16 gennaio 2013 (depositata il 23 gennaio 2013), la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della l.r. Marche n. 31 del 1979. La norma consente ai Comuni di derogare alle distanze minime del d.m. n. 1444 del 1968 per singole costruzioni — anche individualmente considerate — senza che ciò risponda all’esigenza di realizzare un assetto urbanistico complessivo e unitario di una determinata zona. La mera autoqualificazione ex lege del procedimento come «piano particolareggiato» non basta a sanare il vizio: il legislatore regionale non può attribuire per via normativa gli effetti tipici degli strumenti urbanistici a una procedura che non ne ha la sostanza.
Il principio
La disciplina delle distanze minime tra edifici rientra nella materia «ordinamento civile» di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni possono intervenire in materia solo nell’ambito della competenza concorrente «governo del territorio» e solo per finalità urbanistiche che riguardino l’assetto complessivo e unitario di zone del territorio, non per consentire deroghe caso per caso a singoli edifici. Il Tribunale o la Corte di cassazione devono applicare le distanze minime del d.m. n. 1444 del 1968 come norme inderogabili con efficacia precettiva diretta.
Domande e risposte
Perché le distanze tra edifici rientrano nella competenza statale in materia di «ordinamento civile»?
La disciplina delle distanze tra fabbricati attiene primariamente ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi e trova collocazione nel codice civile e nel d.m. n. 1444 del 1968. Trattandosi di regolazione di diritti soggettivi tra privati, appartiene alla materia «ordinamento civile» di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).
Le Regioni non possono mai derogare alle distanze minime tra edifici?
Possono farlo, ma solo quando la deroga è giustificata da finalità pubbliche di governo del territorio e è inserita in strumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone (ad esempio, piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche).
Cosa accade agli edifici già ampliati in forza della norma regionale dichiarata illegittima?
La Corte non si è pronunciata sugli effetti degli atti già compiuti in base alla legge regionale. In linea generale, le pronunce di illegittimità costituzionale operano ex nunc per le situazioni esaurite e possono incidere sui rapporti ancora in corso di definizione giudiziale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenza legislativa: l’ordinamento civile è competenza esclusiva statale (secondo comma, lett. l); il governo del territorio è competenza concorrente (terzo comma).
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