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La Corte costituzionale, con sentenza n. 4 del 2013, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 3, della legge della Regione Calabria n. 44 del 2011, nella parte in cui richiedeva ai cittadini extracomunitari il possesso della «carta di soggiorno» per beneficiare degli interventi per la non autosufficienza. Il requisito è stato ritenuto irragionevole perché introduce una discriminazione arbitraria tra stranieri regolarmente soggiornanti, non correlata alle condizioni di bisogno che le prestazioni sociali mirano a fronteggiare.

Di cosa si tratta

La Regione Calabria aveva istituito con la l.r. n. 44 del 2011 un Fondo regionale per la non autosufficienza, prevedendo interventi di sostegno per persone non autosufficienti. L’art. 2, comma 3, della legge stabiliva che i cittadini extracomunitari potevano accedere agli interventi solo se in possesso di «regolare carta di soggiorno». Questo documento è però stato sostituito, dal 2007, dal «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», il cui rilascio presuppone cinque anni di soggiorno regolare. Ne risultava di fatto esclusa la generalità degli stranieri con permesso di soggiorno di durata inferiore a cinque anni.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata era l’art. 2, comma 3, della legge regionale Calabria n. 44 del 2011, censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 117, quarto comma, della Costituzione. Il parametro dell’art. 3 Cost. era invocato per la disparità di trattamento irragionevole tra stranieri regolarmente soggiornanti; quello dell’art. 117, quarto comma, per l’eccesso della Regione rispetto alla propria competenza residuale in materia di servizi sociali, che non può derogare all’equiparazione stabilita dall’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione). Il giudizio era in via principale, senza giudice rimettente.

La decisione della Corte

Con sentenza del 14 gennaio 2013 (depositata il 18 gennaio 2013), la Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, l.r. Calabria n. 44 del 2011, nella parte in cui esige la «carta di soggiorno» per gli extracomunitari, per violazione dell’art. 3 Cost. (le censure riferite all’art. 117, quarto comma, restano assorbite); 2) dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 11 della stessa legge (fonti di finanziamento del Fondo), in quanto la norma censurata non era quella effettiva di copertura finanziaria, ma solo una disposizione programmatica sulle fonti ordinarie.

Il principio

Il legislatore regionale può subordinare l’accesso a prestazioni sociali non essenziali alla dimostrazione di un soggiorno stabile e non episodico, ma non può differenziare il trattamento tra stranieri regolarmente soggiornanti in base al tipo specifico di titolo di soggiorno posseduto, quando tale differenziazione non ha alcuna ragionevole correlazione con le situazioni di bisogno che le prestazioni mirano a fronteggiare (art. 3 Cost.).

Domande e risposte

Quale differenza c’è tra «carta di soggiorno» e «permesso di soggiorno annuale»?

La carta di soggiorno (oggi «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo») si rilascia solo dopo cinque anni di soggiorno regolare continuativo. Il permesso di soggiorno annuale si ottiene dopo un anno di regolare presenza. Richiedere il primo per accedere a prestazioni di assistenza sociale esclude una fascia ampia di stranieri regolari che versano anch’essi in condizioni di non autosufficienza.

La Regione poteva comunque limitare l’accesso al Fondo agli stranieri?

Sì, ma solo con criteri ragionevoli. La Corte ha ribadito che è consentito esigere un soggiorno non episodico e di durata non breve; ciò che non è consentito è richiedere uno specifico titolo di soggiorno (permesso CE per lungo periodo) senza alcuna correlazione con le condizioni di bisogno.

Perché la questione sull’art. 11 è stata dichiarata inammissibile?

Il ricorrente aveva impugnato l’art. 11 come norma di copertura finanziaria, ma la Corte ha chiarito che quella norma si limitava a elencare le fonti ordinarie del Fondo. La vera norma di copertura era l’art. 13, non impugnato; pertanto la questione era inammissibile per avere ad oggetto una disposizione non pertinente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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