Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 2011 sull’integrazione dei cittadini stranieri. Le norme censurate violavano la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti pubblici nazionali, di immigrazione e di principì fondamentali nel rapporto di lavoro, nonché i limiti dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge n. 12 del 2011 per favorire l’integrazione sociale dei cittadini stranieri. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni di quella legge, in riferimento agli artt. 3, 16, 34, 117 (commi primo e secondo, lettere b, g e m) e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 4, 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige). Il ricorso riguardava, tra l’altro, la composizione di organi provinciali con rappresentanti di organi statali, le condizioni di accesso ai sussidi per stranieri con requisiti di anzianità di residenza, e alcune disposizioni sul diritto allo studio.
La questione di legittimità costituzionale
Le norme impugnate erano plurime. Tra le principali: l’art. 6, commi 3, lettera c), e 6 (inclusione obbligatoria di un rappresentante della Questura nella Consulta provinciale per l’immigrazione); l’art. 1, comma 3, lettera g) (durata di residenza come condizione per sussidi); l’art. 10, commi 2 e 3, e l’art. 12, comma 4 (condizioni di accesso a prestazioni legate all’anzianità di residenza); l’art. 16, commi 2, 3 e 4 (requisiti per borse di studio con clausole di anzianità di cinque anni). Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio, senza giudice rimettente a quo (giudizio in via principale).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni: l’art. 6, commi 3 lett. c) e 6, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. (la Provincia non può imporre unilateralmente funzioni obbligatorie a organi statali); l’art. 1, comma 3, lett. g) nella parte riferita alla durata (requisiti di residenza eccessivamente selettivi); l’art. 10, commi 2 e 3, e l’art. 12, comma 4, per analoghe ragioni; gli artt. 13, comma 3, secondo periodo, e 14, commi 3 e 5; e le modifiche agli artt. 16, commi 2, 3 e 4 (limitatamente alle clausole di anzianità di cinque anni per l’accesso a borse di studio). Ha invece dichiarato inammissibili o non fondate le questioni residue.
Il principio
Una Provincia autonoma non può imporre unilateralmente nuove funzioni obbligatorie a organi statali (Questura, Commissariato del Governo) inserendoli in propri organi collegiali, poiché ciò viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lett. g, Cost.). Parimenti, requisiti di anzianità di residenza fissati autonomamente dalla Provincia per l’accesso a prestazioni o borse di studio possono invadere la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione.
Domande e risposte
Perché la Provincia di Bolzano non può includere un rappresentante della Questura in un proprio organo provinciale?
La Questura è un organo statale. La Provincia non può imporle unilateralmente obblighi di partecipazione a propri organi senza violare la competenza legislativa esclusiva statale in materia di organizzazione degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lett. g, Cost.).
Che tipo di requisiti di residenza possono introdurre le Province autonome per l’accesso alle prestazioni?
La Corte ha dichiarato illegittime le clausole che richiedevano cinque anni di residenza continuativa per l’accesso a borse di studio o sussidi, in quanto queste invadevano la competenza statale in materia di immigrazione e di principì fondamentali del rapporto di lavoro, non potendo la Provincia ampliare autonomamente tali requisiti oltre i limiti dello Statuto speciale.
Le questioni non dichiarate illegittime sono state ritenute conformi alla Costituzione?
Non sempre. Alcune questioni sono state dichiarate inammissibili per ragioni processuali (difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione, ecc.), senza che ciò implichi una valutazione di merito sulla loro conformità alla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa: parametro centrale per verificare la competenza della Provincia in materia di immigrazione e organizzazione degli organi statali.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato in relazione ai differenti trattamenti previsti per i cittadini stranieri.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.