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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 284 del 2014, ha rinviato a nuovo ruolo il giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento avverso l’art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 1 del 2012 (decreto concorrenza). La ricorrente aveva rinunciato all’impugnazione di quella specifica norma a seguito della sentenza n. 183 del 2012, e le parti avevano chiesto un rinvio per consentire l’accettazione della rinuncia. La Corte ha accolto l’istanza, riservando a separata pronuncia le ulteriori questioni ancora pendenti.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato diverse disposizioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 («Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»), convertito dalla legge n. 27 del 2012. In particolare, tra le norme contestate figurava l’art. 17, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, censurato in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione e alle norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Successivamente alla sentenza n. 183 del 2012 di questa Corte — che aveva già definito questioni analoghe — la Provincia ha ritenuto di rinunciare all’impugnazione di quella specifica norma, chiedendo al contempo il rinvio della trattazione per formalizzare la rinuncia.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso riguardava l’art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 1 del 2012, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione e agli artt. 9, n. 3), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), nonché alle norme di attuazione dello Statuto in materia di commercio e artigianato. Il giudice rimettente era la stessa Provincia, che aveva proposto il ricorso in via principale. Nel giudizio si era costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva aderito alla richiesta di rinvio.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, con ordinanza del 3 dicembre 2014 (depositata il 17 dicembre 2014), ha accolto l’istanza di rinvio formulata da entrambe le parti e ha rinviato la causa a nuovo ruolo, riservando a separata pronuncia la decisione delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’art. 35, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012, ancora sub iudice. La rinuncia parziale della ricorrente non determina l’estinzione immediata del processo, poiché permane la necessità di trattare le questioni residue.
Il principio
Quando una delle parti rinuncia parzialmente all’impugnazione e le questioni residue restano pendenti, la Corte può disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa per consentire il completamento delle formalità processuali (accettazione della rinuncia da parte della controparte) e garantire la trattazione unitaria delle questioni ancora aperte.
Domande e risposte
Che cosa è il «rinvio a nuovo ruolo» disposto dalla Corte?
Il rinvio a nuovo ruolo significa che la causa viene temporaneamente sospesa e reinserita nel calendario delle udienze per essere trattata in una data successiva, una volta espletate le formalità richieste (nella specie, l’accettazione della rinuncia parziale).
Perché la Provincia di Trento ha rinunciato all’impugnazione dell’art. 17, comma 4, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012?
A seguito della sentenza n. 183 del 2012, che aveva già definito questioni analoghe su altre norme del medesimo decreto-legge, la Provincia ha ritenuto venute meno le ragioni dell’impugnazione su quella specifica disposizione.
Le questioni residue sono state poi decise?
L’ordinanza n. 284 del 2014 si limita a disporre il rinvio, riservando a separata pronuncia le questioni ancora aperte riguardanti l’art. 35, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012. La definizione di tali questioni è rimessa a una successiva udienza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni (e Province autonome): parametro invocato nel ricorso per la tutela delle competenze provinciali in materia di commercio e artigianato.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.