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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 285 del 2014, ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge elettorale regionale della Calabria (l.r. n. 8 del 2014). La Regione aveva nel frattempo modificato le norme impugnate con la l.r. n. 19 del 2014, venendo meno le ragioni del ricorso; il Governo aveva quindi rinunciato all’impugnativa, e la Regione — rimasta contumace — non aveva potuto opporsi. La rinuncia ha determinato l’estinzione del processo.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8, che modificavano la legge elettorale regionale: l’art. 1, comma 1, lettera e) (che alzava al 15% la soglia di sbarramento per le liste e al 4% per quelle in coalizione) e l’art. 4, comma 1, lettera e) (che innalzava dal 55% al 60% il premio di maggioranza). Il ricorso lamentava la violazione degli artt. 3, 48 secondo comma, 51, 117 terzo comma e 122 della Costituzione. In vista delle elezioni regionali, la Calabria ha adottato la l.r. n. 19 del 2014, novellando le norme contestate; il Governo ha quindi rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Le norme impugnate erano l’art. 1, comma 1, lettera e), e l’art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale Calabria n. 8 del 2014. Il Presidente del Consiglio dei ministri le censurava in riferimento agli artt. 3, 48 secondo comma, 51, 117 terzo comma e 122 della Costituzione, sostenendo che la soglia di sbarramento al 15% producesse una distorsione irragionevole tra voti espressi e seggi assegnati e che l’innalzamento del premio di maggioranza al 60% violasse i principi statali sul contenimento del numero dei consiglieri regionali. Non vi era giudice rimettente: si trattava di ricorso in via principale del Governo.
La decisione della Corte
Con ordinanza del 3 dicembre 2014 (depositata il 17 dicembre 2014), la Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Calabria non si era costituita in giudizio; il Governo, rilevato il venir meno delle ragioni dell’impugnazione a seguito della l.r. calabrese n. 19 del 2014, aveva depositato in data 20 ottobre 2014 atto di rinuncia al ricorso. In assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
Quando il ricorrente — in un giudizio in via principale — rinuncia all’impugnazione e la Regione resistente non si è costituita in giudizio, l’estinzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, senza che occorra alcun atto di accettazione della rinuncia da parte della Regione contumace.
Domande e risposte
Perché il Governo aveva impugnato la legge elettorale calabrese?
Il Governo riteneva che la soglia di sbarramento al 15% e il premio di maggioranza al 60% introdotti dalla l.r. Calabria n. 8 del 2014 violassero i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza del voto (art. 48) e accesso alle cariche pubbliche (art. 51), nonché le norme statali sul numero massimo di consiglieri regionali.
Perché il processo si è estinto senza una decisione nel merito?
La Regione Calabria ha modificato con l.r. n. 19 del 2014 le norme contestate, in vista delle imminenti elezioni regionali. Il Governo ha ritenuto venute meno le ragioni del ricorso e ha rinunciato all’impugnazione. La Regione, non essersi costituita in giudizio, non poteva opporsi alla rinuncia: si è così determinata l’estinzione del processo.
L’estinzione equivale a una pronuncia di legittimità delle norme impugnate?
No. L’estinzione è una vicenda meramente processuale e non implica alcuna valutazione di merito sulla conformità alla Costituzione delle disposizioni originariamente impugnate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato in relazione alla distorsione tra voti espressi e seggi assegnati causata dalla soglia al 15%.
- Art. 48 della Costituzione — Uguaglianza del voto: parametro per censurare il diverso peso effettivo dei voti in presenza di una soglia di sbarramento elevata.
- Art. 122 della Costituzione — Disciplina del sistema di elezione regionale: norma di riferimento per i ricorsi governativi sulle leggi elettorali regionali.
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