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La Corte costituzionale dichiara incostituzionali due articoli della legge urbanistica regionale piemontese del 2013 perché escludono il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali nei procedimenti di variante e di pianificazione paesaggistica, in violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per le restanti disposizioni impugnate, il processo si estingue per rinuncia.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Piemonte n. 3 del 25 marzo 2013 aveva apportato numerose modifiche alla legge regionale n. 56 del 1977 in materia di tutela e uso del suolo, urbanistica ed edilizia. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato dieci articoli della legge, ritenendo che diverse disposizioni violassero le competenze esclusive statali in materia di tutela del paesaggio (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.) e il Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, 16, 18, 21, 27, 31, 33, 34, 35 e 61 della legge regionale Piemonte n. 3/2013, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (competenza esclusiva statale nella tutela del paesaggio), nonché per contrasto con varie disposizioni del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) che impongono la co-pianificazione tra Stato e Regioni e la partecipazione del Ministero nei procedimenti di variante ai piani urbanistici.
La decisione della Corte
La Corte: 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, nella parte in cui sostituisce l’art. 16-bis, comma 6, della legge reg. n. 56/1977, perché escludeva la partecipazione degli organi ministeriali nel procedimento di adozione di varianti generali al piano regolatore; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, nella parte in cui non prevedeva tale partecipazione ministeriale per le varianti al piano regolatore generale; 3) dichiara estinto il processo per le restanti questioni (artt. 4, 16, 18, 21, 27, 31, 35 e 61) per rinuncia del ricorrente.
Il principio
La tutela del paesaggio costituisce un valore unitario di interesse nazionale che non può essere derogato dal legislatore regionale. L’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica impone la co-pianificazione tra Stato e Regioni e la necessaria partecipazione degli organi ministeriali a qualsiasi procedimento di variante agli strumenti urbanistici che incida sulla tutela paesaggistica. La Regione non può escludere tale coinvolgimento, degradando la tutela paesaggistica da valore prevalente a mera esigenza urbanistica.
Domande e risposte
Cosa si intende per co-pianificazione paesaggistica?
La co-pianificazione è il procedimento con cui Stato (attraverso il Ministero della cultura) e Regione elaborano e approvano congiuntamente i piani paesaggistici. Il Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) la impone per garantire una tutela uniforme del paesaggio su tutto il territorio nazionale.
Perché la Regione non può fare varianti urbanistiche senza il Ministero?
Perché quando le varianti incidono su beni paesaggistici o su elementi tutelati dal piano paesaggistico regionale (PPR), è necessaria la partecipazione ministeriale per garantire la coerenza con la pianificazione paesaggistica approvata con lo Stato. Altrimenti si svuoterebbe il valore vincolante del PPR.
Cosa sono le varianti al piano regolatore generale?
Sono modifiche allo strumento urbanistico comunale che cambiano le destinazioni d’uso delle aree o le norme di attuazione. Quando riguardano zone paesaggisticamente sensibili, devono seguire un procedimento che coinvolga anche il Ministero della cultura.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio (comma 2, lett. s)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.