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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal GUP di Firenze sull’impossibilità di citare una società come responsabile civile nel processo penale per il fatto dei propri dipendenti: la questione muoveva da un erroneo presupposto interpretativo dell’art. 83 c.p.p.

Di cosa si tratta

Nel corso di un processo penale per omicidio colposo a carico di dipendenti delle società Elettrifer srl e Rete Ferroviaria Italiana spa, le vittime avevano chiesto di citare le società come responsabili civili ai sensi dell’art. 83 c.p.p. Il GUP di Firenze ha ritenuto che questa citazione non fosse ammissibile perché l’art. 83 c.p.p. vieta di chiamare l’imputato come responsabile civile per i fatti dei coimputati, e le società avevano la qualità di imputate (enti responsabili ex d.lgs. n. 231/2001).

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. e del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consentono alle persone offese di citare direttamente gli enti come responsabili civili per i danni causati dai loro dipendenti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per due ragioni. Prima ragione: l’art. 83 c.p.p. non impedisce la citazione dell’ente come responsabile civile per il fatto dei propri dipendenti-imputati, ma solo la citazione dell’imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati. Seconda ragione: il presupposto interpretativo del rimettente era erroneo, rendendo la questione manifestamente infondata.

Il principio

Il divieto di cui all’art. 83 c.p.p. è limitato alla citazione dell’imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati; non osta alla citazione di un ente (responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) come responsabile civile per il fatto dei propri dipendenti-imputati. Una questione di legittimità costituzionale basata su un’interpretazione erronea della norma è inammissibile.

Domande e risposte

Le vittime di un reato commesso da dipendenti di una società possono chiedere il risarcimento alla società nel processo penale?

Sì. La Corte ha chiarito che l’art. 83 c.p.p. non è di ostacolo: le persone offese possono citare la società-ente come responsabile civile per il fatto dei dipendenti imputati, indipendentemente dalla qualità di imputata che l’ente riveste ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Cosa è la responsabilità da reato degli enti (d.lgs. n. 231/2001)?

Si tratta di una forma di responsabilità «amministrativa» (ma processualmente penale) degli enti collettivi per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da persone che ne rivestono funzioni apicali o ne sono sottoposte alla direzione. L’ente viene processato insieme alle persone fisiche imputate.

Cosa è la figura del responsabile civile nel processo penale?

Il responsabile civile è il soggetto — persona fisica o giuridica — tenuto a risarcire il danno cagionato dall’imputato in base al diritto civile (ad esempio per culpa in vigilando o per responsabilità del datore di lavoro). Può essere citato in giudizio dalla parte civile o dall’imputato stesso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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