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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 69 comma 4 c.p. (divieto di prevalenza dell’attenuante di ricettazione lieve sulla recidiva reiterata), poiché la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di quella norma con la sentenza n. 105/2014.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Genova, in sede di giudizio abbreviato, giudicava un imputato per ricettazione di capi di abbigliamento con marchi contraffatti, con contestazione della recidiva reiterata specifica. Il giudice riteneva applicabile l’attenuante dell’art. 648 comma 2 c.p. (ricettazione di lieve entità), ma l’art. 69 comma 4 c.p. vietava di ritenere tale attenuante prevalente sulla recidiva qualificata.
La questione di legittimità costituzionale
Era censurato l’art. 69 comma 4 c.p. (come sostituito dall’art. 3 della l. 5 dicembre 2005, n. 251 – c.d. legge ex Cirielli), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante ex art. 648 comma 2 c.p. sulla recidiva di cui all’art. 99 comma 4 c.p. Parametri: artt. 3 e 25 comma 2 Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Genova, ordinanza 23 gennaio 2014. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per sopravvenuta carenza di oggetto: con la sentenza n. 105/2014 (pronunciata dopo l’ordinanza di rimessione ma prima della decisione sulla presente questione), la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 comma 4 c.p. esattamente nella parte censurata dal Tribunale di Genova. La norma era già stata rimossa dall’ordinamento.
Il principio
Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione ma prima della decisione sulla questione, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma censurata nella stessa parte, la questione sopravvenuta va dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di oggetto, essendo la norma già rimossa con efficacia ex tunc.
Domande e risposte
Cos’è l’attenuante di ricettazione di lieve entità ex art. 648 comma 2 c.p.?
L’art. 648 comma 2 c.p. prevede una pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni di reclusione anziché da 2 a 8 anni) quando il fatto riguarda un bene di particolare tenuità, considerando la quantità, la qualità e il valore economico del bene ricettato. Si tratta di una circostanza attenuante speciale, non di una fattispecie autonoma.
Cosa prevedeva il divieto dell’art. 69 comma 4 c.p. sulla recidiva reiterata?
La legge ex Cirielli (l. n. 251/2005) aveva modificato l’art. 69 c.p. vietando che alcune circostanze attenuanti – tra cui quella dell’art. 648 comma 2 c.p. – potessero essere ritenute prevalenti sulla recidiva reiterata (art. 99 comma 4 c.p.). Ciò comportava che, in caso di condanna con recidiva reiterata, l’attenuante non potesse ridurre la pena al di sotto di quella prevista per la fattispecie base.
Cosa ha cambiato la sentenza n. 105/2014 della Corte costituzionale?
La sentenza n. 105/2014 ha dichiarato incostituzionale il divieto di prevalenza dell’attenuante di ricettazione lieve sulla recidiva reiterata, ripristinando la possibilità per il giudice di effettuare il giudizio di comparazione e di ritenere prevalente l’attenuante. Ciò consente di applicare la pena ridotta ex art. 648 comma 2 c.p. anche in presenza di recidiva reiterata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: pene uguali per fatti di ricettazione di rilievo penale diverso
- Art. 25 della Costituzione — Principio di offensività nella determinazione della pena individuale
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