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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 16 della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui non consente ai lavoratori interinali, successivamente assunti a tempo indeterminato, di computare nell’anzianità aziendale anche il periodo svolto come lavoratori temporanei ai fini dell’indennità di mobilità.
Di cosa si tratta
Una lavoratrice aveva prestato la propria attività per oltre due anni come lavoratrice interinale (tramite agenzia) presso la società Worldgem spa, per poi essere assunta direttamente dalla stessa con contratto a tempo indeterminato. Licenziata dopo circa otto mesi di contratto diretto, aveva chiesto all’INPS l’indennità di mobilità, ma le era stata negata perché il periodo interinale — non computato nell’anzianità aziendale — non le consentiva di raggiungere i dodici mesi richiesti dalla legge.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude che il periodo di lavoro interinale possa essere cumulato nell’anzianità aziendale per l’accesso all’indennità di mobilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il requisito di anzianità minima presso il medesimo datore di lavoro per l’accesso all’indennità di mobilità è frutto di una scelta legislativa non irragionevole: la mobilità è un trattamento speciale di disoccupazione più favorevole di quello ordinario, e la legge può legittimamente condizionarlo a una anzianità lavorativa minima presso lo stesso datore. Non viola né il principio di eguaglianza né il diritto alla tutela previdenziale.
Il principio
Il legislatore può legittimamente richiedere, per l’accesso a trattamenti previdenziali più favorevoli come l’indennità di mobilità, una anzianità continuativa presso il medesimo datore di lavoro, senza che il periodo di lavoro interinale debba essere necessariamente computato. La scelta discrezionale del legislatore non è manifestamente irragionevole né viola gli artt. 3 e 38 Cost.
Domande e risposte
Il periodo di lavoro interinale conta ai fini dell’anzianità aziendale per la mobilità?
No, secondo l’art. 16 della legge n. 223 del 1991 come interpretato dalla Corte. Il periodo svolto come lavoratore temporaneo tramite un’agenzia non si cumula con quello successivo di lavoro diretto per lo stesso utilizzatore ai fini dell’accesso all’indennità di mobilità.
Cosa è l’indennità di mobilità?
Si tratta di un trattamento di disoccupazione speciale, più favorevole di quello ordinario per importo e durata, riconosciuto ai lavoratori licenziati da imprese di determinate dimensioni che abbiano maturato una certa anzianità aziendale. Con la riforma del mercato del lavoro del 2012 è stata progressivamente sostituita dalla NASpI.
Cosa cambia dopo questa sentenza per chi ha lavorato come interinale?
La sentenza conferma che il periodo interinale non è computabile nella vecchia disciplina dell’indennità di mobilità. Nella disciplina attuale (NASpI), i requisiti contributivi sono calcolati diversamente e tengono conto anche dei periodi di lavoro in somministrazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale in caso di disoccupazione
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