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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa al coefficiente di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria (fissato in 250 euro al giorno dall’art. 135 c.p.), poiché l’eventuale riduzione del coefficiente richiederebbe una scelta discrezionale del legislatore, senza una soluzione costituzionalmente obbligata.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Imperia stava giudicando un imputato per guida sotto l’influenza dell’alcool. L’imputato aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ma il giudice ha rilevato che il coefficiente di ragguaglio fissato dall’art. 135 c.p. — elevato dalla legge n. 94 del 2009 da 38 a 250 euro al giorno — rendeva l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva eccessivamente oneroso rispetto alla pena pecuniaria irrogabile in via diretta, creando disparità irragionevoli.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata dell’art. 135 c.p. (come modificato dall’art. 3, comma 62, l. n. 94/2009) e dell’art. 53, secondo comma, l. n. 689/1981, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui fissa in non meno di 250 euro (anziché 97 euro) il valore giornaliero della pena detentiva ai fini della sostituzione con la pena pecuniaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non esiste una soluzione costituzionalmente obbligata: abbassare il coefficiente da 250 a 97 euro sarebbe una scelta tra più possibili opzioni legislative, tutte ugualmente compatibili con la Costituzione. La Corte non può sostituirsi al legislatore nella scelta del valore da adottare. Ha altresì osservato che l’incremento delle pene pecuniarie previsto dalla legge n. 94/2009 non è stato concretamente attuato, rendendo ancora più incerta la logica complessiva del sistema.

Il principio

Quando la norma censurata presenta profili di irragionevolezza ma non esiste una soluzione costituzionalmente obbligata, la questione è inammissibile: spetta al legislatore scegliere la disciplina più adeguata tra quelle costituzionalmente compatibili, senza che la Corte possa sostituirsi a esso.

Domande e risposte

Cos’è il coefficiente di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria?

Si tratta del valore in denaro attribuito a ogni giorno di pena detentiva ai fini della conversione in pena pecuniaria. Attualmente, ai sensi dell’art. 135 c.p., ogni giorno di detenzione equivale a 250 euro di pena pecuniaria.

Perché la Corte non ha deciso nel merito la questione?

La Corte ha ritenuto che una soluzione costituzionalmente obbligata non esistesse: il valore di 97 euro indicato dal rimettente era solo una delle possibili alternative, non quella imposta dalla Costituzione. In mancanza di un’unica soluzione obbligata, la Corte non può intervenire e la questione è inammissibile.

Cosa si può fare per ottenere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria?

La sostituzione è sempre possibile nei limiti fissati dalla legge, ma il giudice deve calcolare la pena pecuniaria applicando il coefficiente vigente di 250 euro/giorno. Chi ritenga l’importo insostenibile può chiedere la rateizzazione o altre misure alternative alla detenzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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