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La Corte ha dichiarato illegittima una norma della Regione Abruzzo che attribuiva a tutti i dipendenti regionali, a parità di anzianità, lo stesso trattamento economico già riconosciuto ai dipendenti provenienti da altre amministrazioni pubbliche: la disciplina del trattamento economico del pubblico impiego rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva introdotto, con l’art. 43 della legge regionale n. 6 del 2005 (come sostituito dalla l.r. n. 16 del 2008), una norma che equiparava il trattamento economico di anzianità di tutti i dipendenti regionali a quello più favorevole riconosciuto ai colleghi provenienti da altre amministrazioni. Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione nel corso di una causa promossa da una dipendente regionale che chiedeva la perequazione del proprio assegno di anzianità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 della legge Regione Abruzzo n. 6/2005, come sostituito dall’art. 1, comma 2, l.r. n. 16/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell’«ordinamento civile». La norma regionale interferiva con la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati, che è riservata alla contrattazione collettiva nazionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. La norma regionale, attribuendo per legge a tutti i dipendenti un trattamento economico di anzianità più favorevole — senza che ciò fosse previsto dalla contrattazione collettiva — invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e altera i criteri di progressione retributiva, che devono essere fissati dalla legge statale o dai contratti collettivi.
Il principio
La progressione del trattamento economico dei dipendenti pubblici deve corrispondere a criteri prefissati dalla legge statale o dalla contrattazione collettiva nazionale; una legge regionale non può intervenire a estendere per via unilaterale trattamenti economici più favorevoli, invadendo la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.
Domande e risposte
Le Regioni possono intervenire sul trattamento economico dei propri dipendenti?
Solo nei limiti consentiti dalla legge statale e dalla contrattazione collettiva. Non possono introdurre autonomamente meccanismi di equiparazione o di aumento del trattamento economico che esulino da queste fonti, pena la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Cosa è la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.)?
Si tratta di una voce retributiva legata all’anzianità di servizio, riconosciuta ai dipendenti pubblici che abbiano maturato determinati requisiti di carriera. La sua disciplina è regolata dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla legge statale.
Perché la Corte non ha accolto le argomentazioni della parte privata a difesa della norma?
La dipendente intervenuta sosteneva che la giurisprudenza costituzionale citata dal rimettente non fosse pertinente al caso. La Corte ha ritenuto invece che la riserva statale in materia di ordinamento civile fosse pienamente applicabile, rendendo illegittima la norma regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile
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