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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), sollevata dal Consiglio di Stato in un giudizio sul diniego di distacco di un dipendente comunale presso un’associazione di enti locali. La questione è stata ritenuta inammissibile.

Di cosa si tratta

Il Comune di Lastra a Signa aveva rifiutato il distacco temporaneo di un proprio dipendente presso la Lega Toscana delle autonomie locali. Il Consiglio di Stato, investito dell’appello avverso il diniego, aveva dubitato che l’art. 271, comma 2, del TUEL vietasse tale distacco in modo incompatibile con i principi costituzionali di autonomia locale e libertà associativa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato, sezione V, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui esclude la possibilità per gli enti locali di distaccare il proprio personale presso associazioni di enti locali, in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, sollevata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza in epigrafe.

Il principio

L’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale può derivare da difetti di rilevanza, motivazione o difetto di descrizione adeguata della norma impugnata. In questo caso la Corte non ha esaminato il merito, limitandosi a rilevare un vizio processuale della questione stessa.

Domande e risposte

Cosa significa che una questione è dichiarata inammissibile?

La Corte non esamina il merito della censura. L’inammissibilità può dipendere da un difetto di rilevanza (la norma non incide sul giudizio), da una motivazione insufficiente del giudice rimettente o dalla mancata descrizione della fattispecie concreta.

Può un comune distaccare dipendenti presso associazioni di enti locali?

La questione è rimasta aperta poiché la Corte non si è pronunciata nel merito. La risposta dipende dall’interpretazione dell’art. 271, comma 2, TUEL e dalle eventuali successive modifiche normative.

Chi era il rimettente?

Il Consiglio di Stato, sezione V, nell’ambito di un giudizio d’appello proposto dalla Lega Toscana delle autonomie locali contro il Comune di Lastra a Signa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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