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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del d.l. n. 272/2005 conv. in l. n. 49/2006 (riforma della disciplina degli stupefacenti), perché la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di quelle norme con la sentenza n. 32/2014.

Di cosa si tratta

Il Giudice per le indagini preliminari di Castrovillari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del d.l. n. 272/2005 (convertito dalla c.d. legge Fini-Giovanardi), che avevano riformato il regime sanzionatorio degli stupefacenti unificando le tabelle delle sostanze. L’ordinanza di rimessione lamentava la violazione dell’art. 77 comma 2 Cost. per eterogeneità rispetto all’oggetto del decreto-legge originario.

La questione di legittimità costituzionale

Erano censurati gli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dall’art. 1 comma 1, l. 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all’art. 77 comma 2 Cost. Il rimettente era il GIP del Tribunale di Castrovillari, ordinanza del 12 dicembre 2013 (r.o. n. 117/2014). Giudice relatore: Marta Cartabia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto: la sentenza n. 32/2014 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le norme censurate, rimuovendole dall’ordinamento con efficacia ex tunc. Non vi era quindi più alcuna norma da sottoporre a giudizio.

Il principio

Quando una norma già censurata viene dichiarata costituzionalmente illegittima con efficacia ex tunc da una precedente pronuncia della Corte, le questioni di legittimità costituzionale della stessa norma sollevate successivamente vanno dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, poiché la norma è già stata rimossa dall’ordinamento.

Domande e risposte

Cosa significa «efficacia ex tunc» di una sentenza della Corte costituzionale?

La dichiarazione di illegittimità costituzionale opera retroattivamente: la norma è considerata invalida fin dalla sua entrata in vigore e non può più essere applicata ai rapporti non ancora definitivamente conclusi, salvo il limite dei diritti acquisiti e delle situazioni esaurite.

La legge Fini-Giovanardi era incostituzionale?

Sì, nella parte riformata in sede di conversione del d.l. n. 272/2005. Con la sentenza n. 32/2014, la Corte aveva dichiarato incostituzionali gli artt. 4-bis e 4-vicies-ter per difetto di omogeneità con l’oggetto del decreto-legge originario, violando l’art. 77 comma 2 Cost.

Cosa succede ai procedimenti penali in corso dopo l’incostituzionalità della disciplina sugli stupefacenti?

Il giudice deve applicare la normativa anteriore alla riforma incostituzionale, che distingueva tra droghe leggere e droghe pesanti, con le conseguenti differenze nel trattamento sanzionatorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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