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La Corte costituzionale ha esaminato diverse disposizioni della legge finanziaria della Provincia autonoma di Trento 2012 (l.p. n. 18/2011), impugnate dallo Stato per presunta violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e dell’autonomia legislativa. La Corte ha dichiarato alcune questioni estinte, altre inammissibili, una cessata la materia del contendere, e ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 77 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge finanziaria provinciale 2012 della Provincia autonoma di Trento, contestando norme relative alla spesa per il personale, alle aliquote dell’imposta sulle assicurazioni RCA, alle progressioni di carriera, agli incarichi dirigenziali e ad altre materie. Si trattava di un tipico conflitto tra legislazione provinciale e principi statali di coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 9, 16, 17, 21, 27, 51, 57 e 77 della legge prov. Trento 27 dicembre 2011, n. 18, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117 Cost. e agli artt. 4, 8 e 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972). Il giudice relatore era Marta Cartabia; il giudizio era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato: estinto il giudizio per gli artt. 9 comma 5, 21 comma 11 e 51 commi 4, 9 e 18 (a seguito di ius superveniens o rinuncia); inammissibile la questione sull’art. 77 in riferimento allo Statuto speciale; cessata la materia del contendere per l’art. 27 comma 6, lett. c) quanto ai parametri dell’art. 117 comma 2 lett. l) Cost. e art. 8 n. 1) Statuto; non fondata la questione sull’art. 77 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Il principio
Le Province autonome, nell’esercitare la propria autonomia normativa in materia di personale e finanza locale, devono rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, inclusi quelli di coordinamento della finanza pubblica. Tuttavia, la Corte non ravvisa irragionevolezza nella norma provinciale relativa alla struttura organizzativa (art. 77) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Domande e risposte
Le Province autonome possono modificare le aliquote di tributi erariali?
No, in linea di principio. Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige disciplina in modo specifico le competenze tributarie provinciali. Modifiche alle aliquote di tributi istituiti dallo Stato richiedono i limiti e le condizioni previste dalla legislazione statale.
Cosa succede quando la norma provinciale impugnata viene modificata durante il giudizio?
Se le modifiche normative sopravvenute soddisfano le esigenze che avevano dato origine all’impugnazione, il Presidente del Consiglio dei ministri può rinunciare al ricorso, determinando l’estinzione del giudizio per le questioni corrispondenti.
Il principio della terzietà del giudice si applica anche ai dirigenti del servizio sanitario?
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla norma che assoggettava la dirigenza sanitaria al cosiddetto spoils system (art. 27 comma 6, lett. c), per sopravvenute modifiche normative, senza pronunciarsi nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — Principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
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