Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.l. n. 185/2008 in materia di monitoraggio e selezione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. I giudici rimettenti non avevano adeguatamente valutato le norme sopravvenute che avevano modificato il quadro normativo.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2007 aveva introdotto un credito d’imposta per le imprese che svolgevano attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. Il d.l. n. 185/2008 aveva poi subordinato la fruizione di tali crediti a un meccanismo di selezione basato sulla priorità cronologica di presentazione telematica delle domande all’Agenzia delle Entrate, con il risultato che alcune imprese erano rimaste escluse per «esaurimento delle risorse finanziarie».

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione e la Commissione tributaria provinciale di Treviso hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.l. n. 185/2008, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di tutela dell’affidamento e di parità di trattamento tra contribuenti titolari di crediti d’imposta per attività già avviate.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione inammissibile: i giudici rimettenti avevano omesso di valutare le norme sopravvenute intervenute a modificare il regime dei crediti d’imposta. Prima di sollevare la questione di costituzionalità, era necessario verificare se il quadro normativo aggiornato non risolvesse già i profili di irragionevolezza denunciati. L’omessa analisi del diritto sopravvenuto rende il ricorso incompleto e la questione inammissibile.

Il principio

Il giudice rimettente ha l’obbligo di esaminare tutte le norme sopravvenute rilevanti nel giudizio principale prima di sollevare questione di legittimità costituzionale; l’omissione di tale verifica rende la questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Domande e risposte

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non nel merito?

Perché i giudici rimettenti non avevano verificato se le norme successivamente emanate avessero già risolto il problema denunciato. La Corte non può esaminare la questione se il rimettente non ha preliminarmente sgombrato il campo dalle norme sopravvenute.

Il meccanismo del click-day per i crediti d’imposta è costituzionale?

La Corte non si è pronunciata nel merito su questo punto. L’inammissibilità non equivale a un giudizio di legittimità della norma.

Cos’è il principio di tutela dell’affidamento in materia fiscale?

Impone che il legislatore non modifichi retroattivamente le regole del gioco in modo da frustrare le aspettative già consolidate dei contribuenti, come il diritto già acquisito a un credito d’imposta per attività regolarmente avviate.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.