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La Corte costituzionale ha disposto la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 141 del 2014, inserendo il comma 169 tra i commi 168 e 170 nel «Considerato in diritto», correggendo il riferimento da «sub comma 27» a «sub comma 37» e eliminando il comma 75 dal dispositivo.
Di cosa si tratta
Con ordinanza n. 234/2014, la Corte costituzionale ha provveduto alla correzione di tre errori materiali che inficiavano la sentenza n. 141 del 2014: un numero di comma omesso nella motivazione («169» tra «168» e «170»), un riferimento errato («comma 27» invece di «comma 37») e l’inserimento nel dispositivo del comma 75 tra le disposizioni dichiarate incostituzionali, che invece andava eliminato.
La questione di legittimità costituzionale
Non vi è una questione di legittimità costituzionale in senso proprio: l’ordinanza n. 234/2014 è un provvedimento di rettifica adottato ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per correggere meri errori materiali della sentenza n. 141/2014.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la correzione dei tre errori materiali nella sentenza n. 141 del 2014: nel «Considerato in diritto» (punti 2 e 6) e nel dispositivo (punto 1), conformemente a quanto previsto dall’art. 32 delle norme integrative.
Il principio
La Corte costituzionale può correggere gli errori materiali contenuti nelle proprie decisioni con ordinanza adottata nella medesima composizione, senza riaprire il merito della controversia già decisa.
Domande e risposte
Che cos’è un errore materiale in una sentenza della Corte costituzionale?
Un errore di trascrizione, di numerazione o di riferimento che non incide sul ragionamento giuridico della Corte, ma che rende il testo impreciso o contraddittorio rispetto alla volontà espressa nell’iter decisionale.
Come si corregge un errore materiale della Corte costituzionale?
Tramite ordinanza adottata ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative, senza necessità di nuova udienza pubblica.
La correzione dell’errore materiale modifica il contenuto della sentenza n. 141/2014?
No nel merito: si limita ad allineare il testo pubblicato alla decisione effettivamente adottata dalla Corte, eliminando i refusi.
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