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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 3, co. 4, d.l. n. 79/2012, che disciplinava le procedure straordinarie per la promozione a capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma non viola gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 79/2012 aveva introdotto procedure straordinarie per coprire i posti vacanti di capo squadra dei vigili del fuoco attraverso concorsi per soli titoli. Alcuni vigili del fuoco inseriti in graduatorie già approvate impugnavano i nuovi bandi, sostenendo che la normativa sopravvenuta frustrasse le aspettative maturate con il sistema precedente e violasse i principi di uguaglianza e imparzialità dell’amministrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima bis, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 79 del 2012, convertito dalla legge n. 131 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ritenuto che la norma impugnata presenti una coerenza intrinseca con le finalità del regime transitorio voluto dal legislatore per razionalizzare i ruoli del Corpo. Le scelte di selezionare mediante procedure straordinarie per titoli e di limitare i canali di accesso rientrano nella discrezionalità legislativa in materia di organizzazione degli uffici pubblici.
Il principio
Il legislatore può modificare le procedure concorsuali per i dipendenti pubblici anche in corso d’opera, quando le nuove regole rispondono a coerenti finalità organizzative e non violano il nucleo essenziale dei diritti di accesso agli uffici pubblici garantiti dagli artt. 51 e 97 Cost.
Domande e risposte
Un vigile del fuoco inserito in una graduatoria ha diritto di essere assunto in base a quella graduatoria?
No, in linea generale. Il legislatore può modificare le procedure concorsuali e le modalità di utilizzo delle graduatorie, purché le nuove scelte siano ragionevoli e non arbitrarie.
Cosa prevede l’art. 51 Cost. sull’accesso agli uffici pubblici?
Garantisce il diritto dei cittadini ad accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Viene violato solo se le differenze di trattamento sono irragionevoli.
Perché la questione era stata sollevata dal TAR e non da un giudice ordinario?
Perché il ricorso riguardava l’annullamento di decreti ministeriali che indivevano le procedure concorsuali: la giurisdizione spettava al giudice amministrativo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 51 della Costituzione — accesso agli uffici pubblici, parametro invocato
- Art. 97 della Costituzione — imparzialità e buon andamento della P.A., parametro invocato
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