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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa al divieto di falcidia dell’IVA nel concordato preventivo. Gli artt. 160 e 182-ter della legge fallimentare — nella parte in cui escludono il pagamento parziale del credito IVA — non violano gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Nel concordato preventivo, l’imprenditore in crisi può proporre ai creditori un piano di soddisfazione parziale. Tuttavia, per il credito IVA la legge fallimentare imponeva il pagamento integrale (salvo dilazione): la cosiddetta «intangibilità dell’IVA». Il Tribunale di Verona dubitava che questa regola fosse ragionevole e rispettosa del buon andamento della P.A., poiché impediva all’Erario di valutare autonomamente la convenienza del piano.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Verona, sezione fallimentare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182-ter del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), nella parte in cui non consentono la falcidia del credito IVA nel concordato preventivo, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha rilevato che la regola dell’integrale pagamento dell’IVA è giustificata dalla natura comunitaria del tributo e dall’obbligo degli Stati membri di garantire il gettito IVA: permettere la falcidia avrebbe potuto esporre l’Italia a procedure di infrazione europee. La limitazione alla sola dilazione costituisce dunque una deroga al regime generale del concordato coerente con i vincoli sovranazionali.

Il principio

L’obbligo di integrale pagamento dell’IVA nel concordato preventivo è giustificato dai vincoli europei che impongono agli Stati di non rinunciare al gettito IVA: tale regola non viola né il principio di uguaglianza né il buon andamento della P.A.

Domande e risposte

Si può falcidiare il credito IVA nel concordato preventivo?

No, secondo la disciplina vigente al 2014 (art. 182-ter l.f.): era consentita solo la dilazione del pagamento integrale. La Corte ha confermato la legittimità costituzionale di questa regola.

Perché l’IVA è trattata diversamente dagli altri crediti tributari?

Perché l’IVA è un tributo comunitario e gli Stati membri hanno l’obbligo di garantirne l’integrale riscossione per evitare di violare il diritto dell’Unione europea.

Questa decisione è ancora attuale?

Il quadro normativo è poi evoluto: la Corte di giustizia UE e la successiva riforma del Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019) hanno modificato la disciplina. La sentenza n. 225/2014 fotografa l’assetto vigente alla data della decisione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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