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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’indennità onnicomprensiva per illegittima apposizione del termine (art. 32, co. 5, l. n. 183/2010, interpretato dall’art. 1, co. 13, l. n. 92/2012). La norma non viola la clausola di non regressione della direttiva 1999/70/CE né gli artt. 11 e 117 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La legge n. 183 del 2010 (Collegato lavoro) ha stabilito che, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, il risarcimento del danno è sostituito da un’indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità. Il Tribunale di Velletri sosteneva che questa norma, interpretata autenticamente dalla legge n. 92/2012, costituisse un arretramento del livello di tutela vietato dalla clausola 8.3 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, come interpretato dall’art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione, in relazione alla clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la clausola 8.3 dell’accordo quadro riguardi solo le misure adottate specificamente in attuazione della direttiva stessa, e non l’intero sistema di tutele del lavoro a termine. Poiché l’indennità in esame è stata introdotta in un ambito più ampio rispetto ai soli contratti a termine, essa esula dal campo di applicazione della clausola di non regressione.

Il principio

La clausola di non regressione della direttiva 1999/70/CE (clausola 8.3) non impedisce al legislatore nazionale di modificare la tutela risarcitoria in caso di contratto a termine illegittimo, purché la modifica non sia adottata specificamente in esecuzione della direttiva stessa.

Domande e risposte

Cosa è l’indennità onnicomprensiva per illegittima apposizione del termine?

Una somma forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione, che ristora per intero il pregiudizio del lavoratore (retributivo e contributivo) per il periodo tra scadenza del termine e reintegra, senza necessità di provare il danno effettivo.

La clausola 8.3 dell’accordo quadro vieta qualsiasi riduzione di tutela?

No. Secondo la Corte, vieta solo le riduzioni di tutela adottate specificamente in esecuzione della direttiva 1999/70/CE. Le modifiche di portata generale al sistema di tutele non rientrano nel suo campo di applicazione.

Questa sentenza riguarda ancora i contratti a tempo determinato oggi?

Il d.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) e le successive riforme hanno modificato la disciplina del contratto a termine. La sentenza n. 226/2014 riguarda la normativa previgente, ma il principio sulla clausola 8.3 conserva rilevanza interpretativa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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