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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2013 per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione. La norma provinciale non assicurava una copertura finanziaria adeguata e verificabile per gli oneri introdotti in materia di urbanistica e insediamenti produttivi.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano aveva adottato nel 2013 una legge che modificava numerose disposizioni provinciali in materie quali urbanistica, tutela del paesaggio, aree produttive, attività ricettiva ed espropriazioni. La norma di copertura finanziaria (art. 25) indicava come risorse le unità previsionali di base già presenti in bilancio, ma il Presidente del Consiglio dei ministri ne contestò l’idoneità, sostenendo che le unità previsionali indicate o erano prive di disponibilità o erano destinate a funzioni già abrogate dalla stessa legge.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 25 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2013 per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, che impone la copertura finanziaria di ogni legge che introduca nuove o maggiori spese. La norma era promossa in via principale (giudizio in via d’azione).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2013. Ha ribadito che la riduzione compensativa di autorizzazioni di spesa deve essere «sempre espressa e analiticamente quantificata» e che la generica asserzione di economie derivanti dalla nuova disciplina non è sufficiente a garantire una copertura credibile quando le poste di bilancio coinvolte finanziano funzioni eterogenee in modo promiscuo e indistinto.

Il principio

L’art. 81, quarto comma, Cost. impone che la copertura finanziaria di ogni legge di spesa sia espressa, analitica e verificabile: non basta il generico rinvio a unità previsionali di bilancio già destinate ad altre funzioni, né la semplice asserzione di economie non quantificate.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 81 Cost. in materia di copertura finanziaria?

Impone che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi i mezzi per farvi fronte. La copertura deve essere credibile, effettiva e analiticamente quantificata, non generica.

Perché la copertura indicata dalla Provincia non era sufficiente?

Le unità previsionali di base indicate (15215 e 15225) coprivano funzioni eterogenee abrogate dalla stessa legge o prive di disponibilità accertata per l’anno in corso, senza una specifica quantificazione delle economie compensative.

Questa regola vale anche per le Province autonome?

Sì. L’obbligo di copertura finanziaria è un principio di diretta applicazione che vincola anche il legislatore provinciale delle Province autonome, ai sensi dell’art. 81 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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