Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una norma impugnata dalla Provincia autonoma di Trento, perché la disposizione, mai attuata, è stata nel frattempo abrogata dal legislatore statale.
Di cosa si tratta
Talvolta, dopo la proposizione di un ricorso, la norma impugnata viene modificata o abrogata e non ha mai trovato applicazione. In questi casi il giudizio può chiudersi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, perché non vi è più un contrasto attuale da risolvere.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), sollevato dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all’art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione. La disposizione prevedeva un trasferimento di funzioni mai realizzato e successivamente abrogato.
La decisione della Corte
La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni del medesimo ricorso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la norma censurata è stata abrogata e non ha mai avuto applicazione.
Il principio
Quando la norma impugnata è stata abrogata e non ha mai trovato attuazione, viene meno l’oggetto del giudizio: la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere senza pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Che cosa significa «cessazione della materia del contendere»?
Significa che, venute meno le ragioni del contrasto perché la norma impugnata è stata abrogata e non ha avuto applicazione, non vi è più nulla da decidere nel merito.
Perché la norma non aveva avuto applicazione?
Perché il trasferimento di funzioni da essa previsto non è mai stato attuato e il legislatore statale ha poi abrogato le relative disposizioni, riportando le funzioni all’interno dell’organizzazione statale.
La Corte ha valutato la legittimità della norma?
No: la pronuncia chiude il giudizio per il venir meno dell’oggetto, senza esame del merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro evocato: terzo e sesto comma, sul riparto di competenze tra Stato e autonomie.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.