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Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione su una norma della cosiddetta legge Pinto in materia di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, sollevata in riferimento ai vincoli derivanti dalla CEDU.
Di cosa si tratta
La legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) riconosce un indennizzo a chi subisce un processo di durata irragionevole. La Corte d’appello di Reggio Calabria dubitava della legittimità di una disposizione della legge, ritenendola in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sollevato dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (vincoli derivanti dalla CEDU). I giudizi sono stati riuniti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo la disposizione compatibile con il parametro costituzionale evocato.
Il principio
La disciplina dell’equa riparazione censurata non si pone in contrasto con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali richiamati dall’art. 117, primo comma, della Costituzione: la questione è manifestamente infondata.
Domande e risposte
Che cos’è la legge Pinto?
È la legge n. 89 del 2001 che prevede un’equa riparazione, cioè un indennizzo, a favore di chi ha subito un processo di durata superiore al termine ragionevole.
Che differenza c’è tra manifesta infondatezza e inammissibilità?
Nella manifesta infondatezza la Corte esamina il merito e conclude che la censura è chiaramente priva di fondamento; nell’inammissibilità il giudizio si ferma prima, su un ostacolo processuale.
Perché era evocato l’art. 117, primo comma, Cost.?
Perché tale norma impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, parametro interposto nel giudizio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro evocato: vincola la legislazione al rispetto degli obblighi internazionali, tra cui la CEDU.
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