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Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione su alcune norme del codice del processo amministrativo, sollevata per eccesso di delega. La pronuncia è di natura processuale e non entra nel merito della censura.

Di cosa si tratta

Il codice del processo amministrativo è stato adottato nel 2010 in attuazione di una delega legislativa contenuta nella legge n. 69 del 2009. Il TAR Lazio dubitava che alcune disposizioni rispettassero i limiti della delega, evocando il parametro dell’art. 76 della Costituzione, che disciplina i rapporti tra Parlamento delegante e Governo delegato.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), nonché l’art. 4, comma 1, numero 19), dell’Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sollevati dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, per violazione dell’art. 76 Cost. in riferimento all’art. 44 della legge n. 69 del 2009.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La decisione si arresta sul piano processuale, senza pronunciarsi nel merito sulla compatibilità delle norme con la delega.

Il principio

Quando la questione presenta carenze tali da impedirne l’esame, la Corte si limita a dichiararne la manifesta inammissibilità, definendo il giudizio in via processuale senza pronunciarsi sulla fondatezza della censura di eccesso di delega.

Domande e risposte

Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?

Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché questa presenta vizi processuali evidenti che ne impediscono la valutazione.

La Corte ha detto che le norme del codice sono legittime?

No. La pronuncia è processuale: la Corte non ha affermato né negato la legittimità delle disposizioni, ma ha chiuso il giudizio senza entrare nel merito.

Che cos’è l’art. 76 della Costituzione richiamato come parametro?

È la norma che disciplina la delega legislativa: il Governo può emanare decreti legislativi solo entro i principi, i criteri direttivi, i tempi e gli oggetti fissati dalla legge di delega del Parlamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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