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La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso statale contro alcune disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2013, impugnate per asserita violazione dell’equilibrio di bilancio e del coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato in via principale una legge regionale sarda in materia di interventi finanziari, contestando le modalità di copertura degli oneri. Nel corso del giudizio sono mutate le circostanze su cui si fondava il ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 1° febbraio 2013, n. 2, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione (equilibrio di bilancio e coordinamento della finanza pubblica). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il principio
Quando vengono meno, nel corso del giudizio, le ragioni del contendere — ad esempio per il sopravvenuto assetto della copertura finanziaria — la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.
Domande e risposte
Cosa significa «cessata materia del contendere»?
Significa che è venuto meno l’oggetto della lite: la Corte chiude il giudizio senza decidere se le norme fossero o meno legittime, perché non vi è più nulla da decidere.
Chi aveva impugnato la legge regionale?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale, lamentando il contrasto con l’equilibrio di bilancio e il coordinamento della finanza pubblica.
Le norme regionali sono state dichiarate incostituzionali?
No: la Corte non si è pronunciata nel merito, limitandosi a dichiarare cessata la materia del contendere.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Invocato, quarto comma, sul principio di equilibrio del bilancio.
- Art. 117 della Costituzione — Invocato, terzo comma, sul coordinamento della finanza pubblica.
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