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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 213 del 2004): il legislatore delegato, nel riscrivere le sanzioni sull’orario di lavoro, ha violato i limiti della legge delega.

Di cosa si tratta

Un Tribunale del lavoro doveva applicare le sanzioni amministrative previste per le violazioni in materia di orario di lavoro e dubitava che il decreto legislativo che le aveva introdotte rispettasse i criteri fissati dalla legge che aveva delegato il Governo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, perché in contrasto con il criterio direttivo della legge delega n. 39 del 2002, che imponeva di prevedere sanzioni identiche a quelle già vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 213 del 2004, per violazione dei principi della legge delega.

Il principio

Il legislatore delegato che, nel ridisegnare l’apparato sanzionatorio, si discosta dal criterio direttivo della legge delega — qui l’obbligo di prevedere sanzioni identiche a quelle già vigenti per violazioni omogenee — eccede la delega e viola l’art. 76 della Costituzione.

Domande e risposte

Che cos’è l’eccesso di delega?

È il vizio per cui il Governo, nell’emanare un decreto legislativo, va oltre o contraddice i criteri fissati dal Parlamento nella legge delega, violando l’art. 76 Cost.

Cosa imponeva la legge delega in questo caso?

Che, nel passaggio al nuovo regime, fossero previste sanzioni identiche a quelle già esistenti per le violazioni omogenee e di pari offensività.

Quale effetto ha la sentenza?

Le disposizioni sanzionatorie dichiarate illegittime sono espunte dall’ordinamento e non possono più essere applicate.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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