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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Torre Annunziata contro la Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità di opinioni espresse da un deputato ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Si tratta della sola fase preliminare di ammissibilità, che non anticipa la decisione sul merito.
Di cosa si tratta
Quando la Camera dichiara che le opinioni espresse da un suo membro sono «insindacabili», un giudice che stia trattando una causa su quelle stesse opinioni può ritenere leso il proprio potere giurisdizionale e portare il contrasto davanti alla Corte costituzionale con un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio riguarda il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto dalla deliberazione della Camera dei deputati del 16 ottobre 2013 sull’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Ricorrente: il Tribunale ordinario di Torre Annunziata, nei confronti della Camera dei deputati.
La decisione della Corte
La Corte, nella fase prevista dall’art. 37 della legge n. 87 del 1953, ha riconosciuto la legittimazione sia del Tribunale (organo giurisdizionale indipendente) sia della Camera dei deputati, e ha ritenuto sussistente la «materia di un conflitto» di sua competenza, dichiarando il ricorso ammissibile e disponendo le notifiche alla Camera.
Il principio
Esiste materia di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato quando un organo giurisdizionale lamenta la lesione delle proprie funzioni a causa di una deliberazione di insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.; in questa fase la Corte verifica solo i requisiti soggettivo e oggettivo, restando impregiudicato il merito.
Domande e risposte
Cosa decide la Corte in questa ordinanza?
Soltanto che il conflitto è ammissibile: verifica che vi siano i presupposti (i due poteri legittimati e una reale materia di conflitto), senza ancora stabilire chi abbia ragione.
Che cos’è l’insindacabilità ex art. 68 Cost.?
È la guarentigia per cui i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni; spetta alla Camera deliberarla, ma il giudice può contestarla con un conflitto.
Cosa succede dopo l’ammissibilità?
Il ricorso e l’ordinanza vanno notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni e poi depositati in cancelleria, per aprire la fase di merito del conflitto.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Parametro del conflitto: insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.