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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 4, della legge della Regione Campania n. 16 del 2010, che disponeva lo scioglimento immediato dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP).

Di cosa si tratta

L’art. 19, comma 4, della legge reg. Campania n. 16 del 2010 disponeva lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione degli IACP della Campania e la nomina di commissari straordinari da parte del Presidente della Giunta regionale. Un componente del CdA designato dalla Provincia di Caserta aveva impugnato il provvedimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha sollevato, in sede cautelare, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge reg. Campania n. 16 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge reg. Campania n. 16 del 2010, senza pronunciarsi nel merito.

Il principio

La questione sollevata in sede cautelare deve rispettare i requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza con adeguata motivazione: in difetto, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità senza esaminare il merito.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma campana?

Lo scioglimento immediato dei consigli di amministrazione degli IACP e la nomina di commissari straordinari da parte del Presidente della Giunta regionale.

Come si è conclusa la questione?

Con una dichiarazione di manifesta inammissibilità: la Corte non ha esaminato il merito.

Quali parametri erano evocati?

Gli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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