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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, che è punito penalmente senza una soglia di punibilità: la diversa disciplina rispetto ai reati tributari non viola il principio di eguaglianza.
Di cosa si tratta
Il datore di lavoro che omette il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti è punito penalmente, senza alcuna soglia minima di importo, a differenza dell’omesso versamento di ritenute fiscali (art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000), per il quale opera una soglia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, lamentando l’irragionevole disparità di trattamento rispetto all’omesso versamento di ritenute fiscali.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983 sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Il principio
Le situazioni dell’omesso versamento di ritenute previdenziali e di quelle fiscali non sono assimilabili: la diversa scelta del legislatore sulla soglia di punibilità rientra nella sua discrezionalità e non viola il principio di eguaglianza.
Domande e risposte
Cosa rischia il datore che non versa le ritenute previdenziali?
La sanzione penale prevista dall’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, senza che sia prevista una soglia minima di importo.
Perché il giudice riteneva la norma incostituzionale?
Perché la riteneva irragionevolmente più severa rispetto all’omesso versamento di ritenute fiscali, dotato di soglia di punibilità.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato non fondata la questione: le due fattispecie non sono comparabili e la scelta sulla soglia rientra nella discrezionalità del legislatore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — primo comma: è l’unico parametro evocato, sul principio di eguaglianza e ragionevolezza, ritenuto non violato.
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