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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina del controllo giudiziario delle società, sollevata in un giudizio relativo a una s.r.l. Nessuna pronuncia di merito.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Tivoli aveva dubitato della costituzionalità delle norme del codice civile sul controllo giudiziario delle società (art. 2409) e sui controlli nelle s.r.l. (art. 2476), nell’ambito di una controversia tra soci e una società a responsabilità limitata.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 2409 e 2476 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Tivoli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409 e 2476 del codice civile.
Il principio
In presenza di vizi nei presupposti processuali della questione, la Corte non esamina il merito e ne dichiara la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
La Corte ha deciso sul merito?
No: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.
Quali norme erano impugnate?
Gli artt. 2409 e 2476 del codice civile, sul controllo giudiziario delle società e sui controlli nelle s.r.l.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 (uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire e difendersi in giudizio, parametro invocato
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