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La Corte ha stabilito che le affermazioni di un senatore, oggetto di un processo per diffamazione, non erano coperte dall’insindacabilità parlamentare, e ha annullato la delibera con cui il Senato le aveva dichiarate non sindacabili.
Di cosa si tratta
Un senatore era imputato per diffamazione a mezzo stampa. Il Senato aveva deliberato che le sue affermazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, dunque insindacabili. L’autorità giudiziaria ha sollevato conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato verteva sulla delibera di insindacabilità del Senato, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, che copre le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. Le affermazioni riguardavano un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare che quelle affermazioni costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., e ha annullato, per l’effetto, la relativa delibera di insindacabilità.
Il principio
L’insindacabilità dell’art. 68 Cost. copre solo le opinioni con un nesso funzionale con l’attività parlamentare; in assenza di tale nesso il Senato non può legittimamente deliberare l’insindacabilità.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Che le affermazioni del senatore non erano coperte dall’insindacabilità e ha annullato la delibera del Senato.
Qual è il parametro costituzionale?
L’art. 68, primo comma, della Costituzione, sull’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari.
Quando vale l’insindacabilità?
Solo quando le opinioni hanno un nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari (primo comma), parametro del conflitto
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