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In un giudizio promosso dal Commissario dello Stato contro una delibera legislativa siciliana, la Corte ha sollevato davanti a sè stessa una questione sul peculiare regime di controllo delle leggi della Regione siciliana, sospendendo il giudizio.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato una delibera legislativa dell’Assemblea regionale. La Corte ha però dubitato della legittimità della norma che mantiene per la Sicilia una forma speciale di controllo delle leggi, diversa da quella ordinaria.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte ha sollevato d’ufficio (autorimessione) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente alle parole sul controllo previsto dallo statuto della Regione siciliana, in riferimento all’art. 127 della Costituzione e all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
La decisione della Corte
La Corte ha sollevato davanti a sè stessa la questione sull’art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953; ha sospeso il giudizio principale fino alla decisione della questione e ha ordinato gli adempimenti di cancelleria, incluse le notifiche al Commissario dello Stato e alla Regione siciliana.
Il principio
Quando la decisione del giudizio principale dipende da una norma di dubbia costituzionalità, la Corte può sollevare la questione davanti a sè stessa (autorimessione) e sospendere il giudizio in attesa di deciderla.
Domande e risposte
Cos’è l’autorimessione?
È il meccanismo con cui la Corte solleva davanti a sè stessa una questione di costituzionalità rilevante per il giudizio che sta decidendo.
La Corte ha deciso il merito?
No: ha sospeso il giudizio in attesa di pronunciarsi sulla questione che ha sollevato d’ufficio.
Qual è il parametro?
L’art. 127 della Costituzione e l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, sul regime di controllo delle leggi regionali.
Norme collegate
- Art. 127 della Costituzione — impugnazione delle leggi regionali, parametro della questione sollevata d’ufficio
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