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La Corte ha dichiarato incostituzionale il divieto di far prevalere l’attenuante della ricettazione di particolare tenuità sulla recidiva reiterata. Così il giudice torna a poter graduare la pena in base all’effettiva gravità del fatto, e non solo ai precedenti del condannato.

Di cosa si tratta

L’art. 69, quarto comma, del codice penale — nel testo introdotto dalla legge n. 251 del 2005 — impediva al giudice di considerare prevalenti le circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata. Nel caso di un piccolo rivenditore di merce con marchi contraffatti, ciò portava ad applicare pene sproporzionate, identiche a quelle di fatti ben più gravi.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Ancona ha sollevato la questione sull’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante della ricettazione di particolare tenuità (art. 648, secondo comma, cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante dell’art. 648, secondo comma, cod. pen. sulla recidiva dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Il principio

Il divieto rigido di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata viola i principi di uguaglianza, proporzionalità della pena e finalità rieducativa quando impedisce di adeguare la sanzione all’effettivo disvalore del fatto.

Domande e risposte

Cosa cambia per il giudice?

Può nuovamente ritenere prevalente l’attenuante della ricettazione di particolare tenuità sulla recidiva reiterata, graduando la pena.

Quali parametri costituzionali sono stati violati?

Gli artt. 3 (uguaglianza), 25, secondo comma, e 27, terzo comma (proporzionalità e funzione rieducativa della pena).

La norma è stata abrogata del tutto?

No: è stata dichiarata illegittima solo nella parte che vietava la prevalenza di quella specifica attenuante sulla recidiva.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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