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Con l’ordinanza n. 84 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 21 del d.lgs. n. 30 del 2007, relativa all’allontanamento del cittadino dell’Unione europea destinatario di un mandato d’arresto europeo, per carenze nella descrizione del fatto e nella motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

La disposizione consente al Prefetto di disporre l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino dell’Unione verso un altro Stato membro. Il dubbio riguardava il rapporto tra questo provvedimento e il mandato d’arresto europeo emesso nei confronti della stessa persona.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Rovigo aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 10, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nella parte in cui consente l’allontanamento del cittadino UE destinatario di un mandato d’arresto europeo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione presentava carenze nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito; ha inoltre rilevato che il parametro dell’art. 10, secondo comma, Cost. non era utilizzabile, trovando le esigenze di coerenza con l’ordinamento UE collocazione nell’art. 11 Cost.

Il principio

Il giudice che solleva una questione deve descrivere con precisione la fattispecie concreta e motivarne la rilevanza: in difetto, la Corte non può esaminare il merito e dichiara la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cosa consente la norma censurata?

Al Prefetto di disporre l’allontanamento del cittadino dell’Unione europea verso un altro Stato membro.

Perché la questione è stata respinta?

Perché l’ordinanza di rimessione non descriveva con precisione il fatto né motivava adeguatamente la rilevanza della questione.

Cosa ha osservato la Corte sull’art. 10 Cost.?

Che non era il parametro adeguato: la coerenza con il diritto dell’Unione europea trova collocazione nell’art. 11 della Costituzione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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