Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione: il giudice rimettente chiedeva in realtà un avallo su una possibile interpretazione, formulando un quesito ambiguo. Spetta a lui scegliere tra le opzioni ermeneutiche disponibili.

Di cosa si tratta

Si discuteva del riparto di giurisdizione sui provvedimenti di trasferimento provvisorio del magistrato adottati nell’ambito del procedimento disciplinare: in particolare se l’individuazione della sede di destinazione, e il relativo controllo giurisdizionale, spettasse alle Sezioni Unite della Cassazione o al giudice amministrativo.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità degli artt. 13 e 22 del d.lgs. n. 109/2006 (illeciti disciplinari dei magistrati), in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 103, 104 e 107 della Costituzione, nella parte in cui sarebbero interpretabili nel senso di rimettere alla Sezione disciplinare del CSM l’individuazione della sede di trasferimento, con reclamabilità davanti alle Sezioni Unite.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Il rimettente formula un quesito ambiguo, non concentrando le censure su una precisa ipotesi normativa, e ammette che il dubbio nasce non da un difetto delle norme ma da una loro possibile interpretazione. La questione mira così a sollecitare un mero avallo interpretativo, scelta che spetta invece al giudice a quo.

Il principio

Il giudizio di legittimità costituzionale non può essere usato per ottenere dalla Corte un avallo su una delle possibili interpretazioni di una norma: quando il dubbio dipende dalla scelta tra opzioni ermeneutiche, spetta al giudice rimettente sperimentare l’interpretazione costituzionalmente orientata.

Domande e risposte

Perché la questione è inammissibile?

Perché mirava a un mero avallo interpretativo: il dubbio nasceva da una possibile lettura delle norme e il quesito era formulato in forma ambigua.

Cosa deve fare il giudice di fronte a più interpretazioni possibili?

Deve tentare l’interpretazione costituzionalmente orientata e scegliere, tra le opzioni disponibili, quella che pone la norma al riparo dai dubbi di legittimità.

Quanti parametri costituzionali erano stati invocati?

Sei: gli artt. 3, 24, 97, 103, 104 e 107 della Costituzione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.