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Con la sentenza n. 70 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Provincia autonoma di Trento che semplificava la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri.
Di cosa si tratta
La Provincia di Trento aveva previsto che, per i piccoli cantieri, bastasse una semplice comunicazione per far cessare la qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo prima del trasporto. Lo Stato ha impugnato la norma, ritenendola in contrasto con la disciplina statale dei rifiuti.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2013 (nelle lettere d ed e del comma 2 dell’art. 85-ter inserito nel testo unico provinciale), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e allo statuto speciale: si contestava l’invasione della competenza statale in materia ambientale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma provinciale, limitatamente alle lettere d) ed e) del comma 2: il trattamento dei residui di produzione rientra nella tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, e la disciplina semplificata per i piccoli cantieri spetta a un decreto ministeriale, senza spazio per la fonte provinciale.
Il principio
Il trattamento dei rifiuti, comprese le terre e rocce da scavo dei piccoli cantieri, rientra nella tutela dell’ambiente di competenza esclusiva statale: la Provincia non può dettare una disciplina semplificata derogatoria, tanto più se intende operare a regime e non come norma transitoria.
Domande e risposte
Chi disciplina le terre e rocce da scavo?
Lo Stato, attraverso il Codice dell’ambiente e i decreti ministeriali: la materia rientra nella tutela dell’ambiente.
La Provincia poteva semplificare per i piccoli cantieri?
No: la semplificazione per i materiali da scavo dei piccoli cantieri è riservata allo Stato, senza spazio per la normativa provinciale.
Era una norma transitoria?
No: la Corte ha rilevato che la norma provinciale voleva operare a regime, derogando stabilmente alla disciplina statale, aggravando così il vizio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — al secondo comma, lettera s), riserva allo Stato la tutela dell’ambiente, qui violata.
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