Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con l’ordinanza n. 66 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sul divieto per i giudici di testimoniare nel processo in cui hanno svolto le loro funzioni, anche per accertare un errore materiale nel verbale.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Venezia voleva sentire come testimoni i giudici di primo grado per verificare un possibile errore nel verbale d’udienza sull’effettiva composizione del collegio. Lo impediva però la regola del codice di procedura penale che vieta in modo assoluto al giudice di testimoniare sui fatti appresi nell’esercizio delle funzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione: si lamentava che il divieto, anche per il semplice accertamento di un errore materiale, fosse irragionevole e contrario alla ragionevole durata del processo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: l’art. 97 è parametro inconferente (riguarda l’organizzazione degli uffici, non la funzione giurisdizionale), l’allungamento dei tempi è un mero inconveniente di fatto e l’incapacità del giudice a testimoniare è giustificata dall’inconciliabilità fra il ruolo di giudice e quello di testimone.

Il principio

L’incapacità assoluta del giudice (e del pubblico ministero) a testimoniare sui fatti appresi nell’esercizio delle funzioni è pienamente giustificata dall’inconciliabilità fra le rispettive posizioni processuali di terzarietà e imparzialità e quella di testimone, e non viola la ragionevolezza né la durata del processo.

Domande e risposte

Perché il giudice non può testimoniare nel suo processo?

Perché il ruolo di giudice, fondato su terzarietà e imparzialità, è ontologicamente incompatibile con quello di testimone.

Nemmeno per correggere un errore nel verbale?

No: la Corte ha ritenuto che neppure l’accertamento di un errore materiale giustifichi una deroga al divieto.

L’art. 97 Cost. era pertinente?

No: la Corte lo ha ritenuto inconferente, perché il buon andamento riguarda l’organizzazione degli uffici e non l’esercizio della funzione giurisdizionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.