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Con l’ordinanza n. 63 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni sulla disciplina sanzionatoria degli stupefacenti, già rimossa dall’ordinamento con la sentenza n. 32 del 2014.
Di cosa si tratta
La cosiddetta legge Fini-Giovanardi (art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005) aveva equiparato il trattamento sanzionatorio delle droghe leggere e pesanti. La Corte d’appello di Roma e il GIP di Torino ne dubitavano la legittimità, ma nel frattempo la Corte costituzionale aveva già dichiarato incostituzionali quelle norme.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione: si contestava la disomogeneità rispetto al decreto-legge e la parità di trattamento fra droghe diverse.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni per sopravvenuta carenza di oggetto: con la sentenza n. 32 del 2014 le norme censurate erano già state rimosse dall’ordinamento con efficacia retroattiva, sicché non vi era più nulla su cui pronunciarsi.
Il principio
Quando la norma censurata è già stata dichiarata incostituzionale e rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc, la successiva questione di legittimità sulla stessa norma diventa priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa significa «sopravvenuta carenza di oggetto»?
Significa che la norma da esaminare non esiste più, perché già eliminata da una precedente decisione: la Corte non ha più nulla da giudicare.
La Corte ha valutato il merito delle droghe leggere e pesanti?
No: si è limitata a constatare che le norme erano già state annullate dalla sentenza n. 32 del 2014.
Cosa vuol dire efficacia «ex tunc»?
Vuol dire che la dichiarazione di incostituzionalità opera fin dall’origine, come se la norma non fosse mai esistita.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — al secondo comma riguarda i presupposti del decreto-legge, profilo poi assorbito.
- Art. 3 della Costituzione — è il parametro di uguaglianza invocato sull’equiparazione delle sostanze.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.