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La Corte, decidendo conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, afferma che non spettava alla Cassazione e alla Corte d’appello di Milano utilizzare elementi coperti dal segreto di Stato per condannare gli imputati del sequestro Abu Omar, e annulla le relative pronunce.
Di cosa si tratta
Nel processo per il sequestro di Abu Omar, alcuni atti erano coperti dal segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio. La questione era se i giudici potessero comunque utilizzarli e condannare gli imputati appartenenti ai servizi.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri contro una sentenza della Corte di cassazione (n. 46340/2012) e atti della Corte d’appello di Milano, a tutela delle prerogative sul segreto di Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava ai giudici annullare i proscioglimenti, utilizzare gli atti coperti da segreto e affermare la responsabilità degli imputati senza interpellare il Presidente del Consiglio; ha quindi annullato, nelle parti corrispondenti, le pronunce della Cassazione e della Corte d’appello.
Il principio
Il segreto di Stato legittimamente opposto preclude l’utilizzo processuale degli elementi che ne sono coperti; i giudici devono interpellare il Presidente del Consiglio prima di farne uso e non possono fondare la condanna su prove segretate.
Domande e risposte
Di che processo si trattava?
Del processo per il sequestro di Abu Omar, in cui erano coinvolti appartenenti ai servizi di sicurezza e atti coperti da segreto di Stato.
Cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Che i giudici non potevano utilizzare gli elementi coperti dal segreto di Stato per condannare gli imputati, annullando le relative pronunce.
Che tipo di giudizio è questo?
Un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non un giudizio di legittimità su una legge.
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