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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 29 della legge n. 1766 del 1927, che consente al Commissario per gli usi civici di avviare d’ufficio i giudizi che poi decide: difetta la motivazione sulla rilevanza, dato che la norma processuale aveva già avuto applicazione.

Di cosa si tratta

Il Commissario regionale per gli usi civici può iniziare d’ufficio i procedimenti che poi decide. La Corte di cassazione riteneva questa concentrazione di funzioni in contrasto con la terzietà e imparzialità del giudice.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 29 della legge n. 1766 del 1927 (riordinamento degli usi civici), in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. Rimettente: Corte di cassazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione inammissibile: priva di motivazione sull’art. 24 e, quanto all’art. 111, carente sulla rilevanza, perché il giudizio era stato avviato nel 1993, quando la norma processuale era applicabile e non ancora messa in discussione.

Il principio

Una norma processuale che ha avuto applicazione prima che ne fosse prospettata l’incostituzionalità non può fondare una questione rilevante; il nuovo art. 111 non ha introdotto un valore costituzionale prima inesistente.

Domande e risposte

Qual era il problema sollevato?

La concentrazione, nel Commissario per gli usi civici, del potere di iniziare e insieme decidere i giudizi, in contrasto con la terzietà del giudice.

Perché la Corte non l’ha decisa nel merito?

Per difetto di motivazione sulla rilevanza: la norma processuale aveva già avuto applicazione quando la sua pretesa incostituzionalità non si era ancora verificata.

La riforma dell’art. 111 cambia qualcosa?

No: secondo la Corte la nuova formulazione non ha introdotto un valore di terzietà prima inesistente.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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