Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (notifica al difensore di fiducia): l’ordinanza era carente nella descrizione del fatto e nella motivazione.

Di cosa si tratta

La legge consente di notificare gli atti penali, compreso il decreto di citazione a giudizio, presso il difensore di fiducia. Il Tribunale di Firenze (sez. Empoli) dubitava che ciò garantisse l’effettiva conoscenza del processo all’imputato.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il giudice non aveva chiarito se nel caso concreto fosse venuto meno il rapporto tra difensore e assistito, né aveva motivato in modo autonomo la non manifesta infondatezza, limitandosi a richiamare l’eccezione difensiva.

Il principio

La nomina del difensore di fiducia comporta un dovere di informazione verso l’assistito; in ogni caso il giudice deve descrivere il fatto e motivare autonomamente la questione, senza rinviare agli atti di parte.

Domande e risposte

Cosa contestava il giudice?

Che la notifica presso il difensore di fiducia non garantisse all’imputato l’effettiva conoscenza del processo.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché mancavano la descrizione del caso concreto e una motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza.

La notifica al difensore è valida?

La Corte, richiamando la sentenza n. 136 del 2008, ricorda che la nomina del difensore di fiducia implica un dovere di informazione verso il cliente.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.