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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 44, comma 4, del Codice del processo amministrativo: subordinare il rinnovo della notifica nulla alla causa non imputabile al ricorrente non viola la delega, vista la peculiarità del giudizio amministrativo.
Di cosa si tratta
Nel processo amministrativo, se la notifica del ricorso è nulla e il destinatario non si costituisce, il rinnovo è possibile solo se l’esito negativo dipende da causa non imputabile al notificante — regola più rigorosa di quella civile (art. 291 c.p.c.).
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega rispetto all’art. 44 della legge n. 69 del 2009). Rimettente: TAR Puglia, sezione di Lecce.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La premessa del rimettente era erronea: l’art. 291 c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo, che ha struttura propria, con termini perentori e senza contumacia.
Il principio
Il legislatore delegato poteva legittimamente dettare una disciplina più rigorosa del rinnovo della notifica, perché il processo amministrativo non è vincolato a tutte le regole del processo civile.
Domande e risposte
Qual era la differenza contestata?
Nel processo amministrativo il rinnovo della notifica nulla è ammesso solo per causa non imputabile al notificante, a differenza del processo civile.
Perché la Corte ha respinto la questione?
Perché l’art. 291 c.p.c. non è un principio generale estensibile al giudizio amministrativo, che ha caratteristiche strutturali proprie.
Cosa comporta per chi ricorre?
Un onere di diligenza maggiore nella notifica del ricorso, coerente con i termini perentori del processo amministrativo.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — eccesso di delega legislativa, unico parametro evocato
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