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Con questa ordinanza, resa nella fase di ammissibilità, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Monza contro una delibera di insindacabilità del Senato. Si tratta di una decisione preliminare: la Corte verifica solo la sussistenza dei requisiti del conflitto, non il merito.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda una deliberazione del Senato del 21 dicembre 2012 che aveva dichiarato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall’allora senatore Raffaele (detto Lino) Iannuzzi nei confronti del magistrato Luca Tescaroli, in un articolo di stampa per il quale pendeva procedimento penale per diffamazione davanti al Tribunale di Monza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sostenendo che mancasse il «nesso funzionale» tra le opinioni del senatore e l’esercizio delle funzioni parlamentari e chiedendo l’annullamento della delibera di insindacabilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, riconoscendo la legittimazione del Tribunale di Monza, quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza, e quella del Senato della Repubblica, e ravvisando la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla sua competenza. Ha quindi disposto le comunicazioni e le notifiche per la prosecuzione del giudizio nel merito.
Il principio
Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato la Corte verifica, senza contraddittorio, soltanto la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo: la decisione di ammissibilità lascia impregiudicato il merito, che sarà deciso in una successiva pronuncia.
Domande e risposte
Cosa significa che il conflitto è «ammissibile»?
Significa che la Corte, in una fase preliminare e senza contraddittorio, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti del conflitto, consentendone la prosecuzione; non ha ancora deciso chi abbia ragione nel merito.
Chi sono le parti del conflitto?
Il Tribunale ordinario di Monza, che ha sollevato il conflitto come organo giurisdizionale, e il Senato della Repubblica, autore della delibera di insindacabilità.
Qual è la norma costituzionale al centro del conflitto?
L’art. 68, primo comma, della Costituzione, che disciplina l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — sancisce, al primo comma, l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni: è il parametro al centro del conflitto.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.