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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha stabilito che non spettava al Senato dichiarare insindacabili, come opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, le dichiarazioni di un senatore oggetto di un procedimento penale per diffamazione. Mancava il «nesso funzionale» tra le opinioni e l’attività parlamentare, e la delibera è stata annullata.

Di cosa si tratta

Il caso nasce da un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: il Senato, con deliberazione del 30 novembre 2011, aveva dichiarato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall’allora senatore Raffaele (detto Lino) Iannuzzi nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, per le quali pendeva procedimento penale davanti al GIP del Tribunale di Milano.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto, sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, riguardava l’art. 68, primo comma, della Costituzione: si contestava che le dichiarazioni del senatore potessero ricondursi all’esercizio delle funzioni parlamentari, in assenza del necessario nesso funzionale con un atto tipico del mandato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., e ha conseguentemente annullato la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato il 30 novembre 2011.

Il principio

La prerogativa di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione copre solo le opinioni legate da un nesso funzionale con l’attività parlamentare; in mancanza di tale collegamento il Senato non può sottrarre il parlamentare al giudizio penale, e l’eventuale delibera di insindacabilità va annullata.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

È la garanzia, prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

Perché la delibera del Senato è stata annullata?

Perché mancava il «nesso funzionale» tra le dichiarazioni del senatore e un atto tipico dell’attività parlamentare: la prerogativa non poteva quindi applicarsi.

Cosa significa la decisione per il processo penale?

Con l’annullamento della delibera, viene meno l’ostacolo alla prosecuzione del procedimento penale per diffamazione davanti al giudice.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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