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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionali due norme della legge toscana sul governo del territorio che disciplinavano gli effetti delle opere edilizie abusive risalenti; dichiara invece inammissibili le censure sulle strutture di vendita.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Toscana sul governo del territorio interveniva, da un lato, sulla pianificazione delle grandi strutture di vendita e, dall’altro, sugli effetti delle opere edilizie realizzate senza titolo o in difformità prima di certe date (1967 e 1985), differenziandone il trattamento sanzionatorio.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 25, 26 e 27 (strutture di vendita) e gli artt. 207 e 208 (effetti delle opere edilizie risalenti) della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65, in riferimento all’art. 117, primo comma, secondo comma (lettere e ed l) e terzo comma, della Costituzione. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 207 e 208 della legge regionale, che disciplinavano le conseguenze delle opere edilizie abusive risalenti invadendo ambiti riservati allo Stato. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 25, 26 e 27 in materia di strutture di vendita, perché censurate in modo cumulativo e indistinto.

Il principio

La Regione non può disciplinare gli effetti civili e sanzionatori delle opere edilizie abusive risalenti in modo invasivo delle competenze statali; le censure su una pluralità di norme devono essere specifiche, pena l’inammissibilità.

Domande e risposte

Quali norme toscane sono state annullate?

Gli artt. 207 e 208 della legge regionale n. 65 del 2014, che disciplinavano gli effetti delle opere edilizie eseguite senza titolo o in difformità prima del 1967 e del 1985.

Perché le norme sulle strutture di vendita non sono state esaminate nel merito?

Perché gli artt. 25, 26 e 27 erano stati censurati congiuntamente e in modo indistinto: le relative questioni sono state dichiarate inammissibili.

Che cosa prevedevano gli articoli annullati?

Differenziavano il trattamento delle opere abusive risalenti a seconda della loro collocazione e della data, fino a considerarne alcune «consistenze legittime».

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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