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La Corte dichiara incostituzionale il reato di selezione degli embrioni quando questa serve solo a evitare l’impianto di embrioni affetti da gravi malattie genetiche; dichiara invece non fondata la questione sul divieto penale di soppressione degli embrioni.
Di cosa si tratta
Nel processo penale a carico di alcuni sanitari, il Tribunale di Napoli ha messo in discussione due divieti penali della legge sulla procreazione medicalmente assistita: quello sulla selezione degli embrioni a scopo eugenetico e quello sulla soppressione degli embrioni soprannumerari.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 13, commi 3, lettera b), e 4, e l’art. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 della CEDU. Il giudice rimettente era il Tribunale ordinario di Napoli.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la prima questione e respinto la seconda. Ha dichiarato illegittimo l’art. 13, commi 3, lettera b), e 4, nella parte in cui puniva la condotta selettiva del sanitario volta solo a evitare l’impianto di embrioni affetti da gravi malattie genetiche trasmissibili (già resa lecita dalla sent. n. 96 del 2015): per il principio di non contraddizione ciò che è lecito non può restare penalmente rilevante. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 14, commi 1 e 6: il divieto di soppressione dell’embrione, anche malato, tutela la sua dignità e non comporta l’impianto coattivo, perché resta la crioconservazione.
Il principio
La diagnosi preimpianto finalizzata a non trasferire embrioni affetti da gravi malattie genetiche non può essere punita; resta invece legittimo il divieto penale di soppressione degli embrioni, a tutela della loro dignità, dato che essi possono essere crioconservati.
Domande e risposte
Che cosa diventa lecito dopo questa sentenza?
La condotta del medico che seleziona gli embrioni al solo fine di non impiantare quelli affetti da gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da strutture pubbliche, non è più reato.
Resta vietato sopprimere gli embrioni malati?
Sì: la Corte ha ritenuto non fondata la questione sul divieto di soppressione, perché l’embrione, anche malformato, ha una dignità da tutelare e può essere crioconservato.
Il divieto di soppressione obbliga la donna all’impianto?
No: la Corte chiarisce che il divieto di soppressione non comporta l’impianto coattivo dell’embrione nell’utero, perché resta la procedura di crioconservazione.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — fondamento costituzionale della tutela dell’embrione e diritto di autodeterminazione della coppia
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, posto a base della prima declaratoria di illegittimità
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute, anche della donna e dell’embrione
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