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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la norma calabrese che, nel comporre il collegio dei revisori dei conti regionali, consentiva all’Assemblea legislativa di scegliere tra i candidati estratti a sorte, in contrasto con il principio statale che impone l’estrazione casuale.

Di cosa si tratta

La legge statale impone alle Regioni di istituire un collegio dei revisori dei conti i cui componenti siano scelti per estrazione a sorte da un elenco di soggetti qualificati, a garanzia della terzietà dell’organo di controllo della finanza regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, norma interposta di coordinamento della finanza pubblica. La questione era sollevata dal TAR Calabria, sede di Catanzaro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale. La disposizione statale, che prevede la scelta dei revisori «mediante estrazione» da un elenco, esprime un principio fondamentale volto a garantire la terzietà dell’organo. La norma calabrese, prevedendo invece una scelta dell’Assemblea regionale tra i nominativi estratti a sorte, violava tale principio. Lo ius superveniens regionale non aveva inciso sulla norma applicabile al caso, deciso ratione temporis.

Il principio

L’estrazione a sorte dei componenti del collegio dei revisori dei conti regionali è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, posto a garanzia della terzietà dell’organo: la Regione non può introdurre margini di scelta discrezionale.

Domande e risposte

Perché i revisori si scelgono a sorte?

Per garantire la terzietà e l’indipendenza dell’organo di controllo, evitando che gli organi politici regionali possano influenzarne la composizione.

Che cosa prevedeva la norma calabrese?

Che l’Assemblea legislativa scegliesse i revisori, con voto limitato, all’interno di un elenco di nove nominativi estratti a sorte: introduceva così un potere di scelta vietato.

La modifica successiva della legge regionale ha sanato la questione?

No: la legge regionale n. 15 del 2014 ha cambiato la disciplina per il futuro, ma il caso andava deciso in base al testo originario applicabile al momento dei fatti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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