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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha respinto le questioni sull’addizionale regionale IRPEF della Regione Puglia. La progressività (art. 53 Cost.) riguarda l’intero sistema tributario, non il singolo tributo: la Regione non era obbligata a differenziare l’aliquota su tutti gli scaglioni statali. Inammissibili invece le censure prive di motivazione.

Di cosa si tratta

Le Regioni possono aumentare o ridurre l’addizionale regionale all’IRPEF entro certi limiti. La Puglia aveva fissato un’unica aliquota maggiorata (0,5%) per una fascia ampia di redditi, dai 28 mila euro in su, applicandola già dal 2013: il Governo ha contestato sia la progressività sia il rispetto degli scaglioni statali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, terzo comma, della Costituzione (anche in relazione all’art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011), lamentando la violazione della progressività e l’applicazione anticipata rispetto ai termini statali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 3 e 97 Cost., per assenza di motivazione, e non fondate quelle riferite agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost. La norma regionale, anche dopo le modifiche sopravvenute, è stata ritenuta legittima.

Il principio

La progressività di cui all’art. 53 Cost. deve informare il sistema tributario nel suo complesso e non ogni singolo tributo: le modeste addizionali regionali non compromettono la progressività assicurata dall’IRPEF statale. La norma statale interposta vieta solo addizionali disallineate dagli scaglioni erariali, non impone di differenziarle su tutti.

Domande e risposte

La Regione doveva differenziare l’aliquota su tutti gli scaglioni statali?

No. La Corte chiarisce che l’art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 vieta solo aliquote disallineate dagli scaglioni statali, ma non impone di prevedere un’addizionale differenziata per ciascuno scaglione.

Un’aliquota unica sull’addizionale viola la progressività?

No. La progressività riguarda il sistema tributario nel suo insieme: è già l’IRPEF a essere progressiva, e le modeste addizionali regionali non ne intaccano il principio.

Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

Perché il ricorso si limitava a richiamare gli artt. 3 e 97 Cost. senza spiegare in che modo la norma li violasse: la mancanza di motivazione rende la questione inammissibile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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