Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo ai ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige contro alcune norme di stabilizzazione finanziaria. Le ricorrenti avevano rinunciato all’impugnazione dopo un accordo con il Governo, e la rinuncia era stata accettata.

Di cosa si tratta

Le autonomie speciali del Trentino-Alto Adige avevano impugnato l’art. 2, commi 3 e 36, del d.l. 138/2011 (misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo), ritenendolo lesivo delle proprie competenze statutarie in materia di finanza. Dopo l’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, avevano però rinunciato ai ricorsi.

La questione di legittimità costituzionale

I ricorsi, proposti in via principale dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige, censuravano l’art. 2, commi 3 e 36, del d.l. 138/2011 in riferimento alle norme dello statuto speciale (d.P.R. 670/1972) e relative norme di attuazione, nonché al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i ricorsi e, preso atto della rinuncia delle ricorrenti e dell’accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il principio

La rinuncia al ricorso, quando è accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo costituzionale. È un esito frequente quando Stato e autonomie territoriali compongono in via politica, con un accordo, le controversie sulle competenze finanziarie.

Domande e risposte

Perché il processo si è estinto?

Perché le Province e la Regione ricorrenti hanno rinunciato all’impugnazione, dopo un accordo con il Governo, e il Presidente del Consiglio ha accettato la rinuncia: ciò comporta l’estinzione del giudizio.

Cosa contestavano le autonomie?

Ritenevano che le norme di stabilizzazione finanziaria del 2011 invadessero le loro competenze statutarie in materia di finanza regionale e provinciale, in violazione dello statuto speciale e del principio di leale collaborazione.

Cosa significa «estinzione del processo»?

Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, perché è venuto meno l’interesse a proseguire, qui per effetto della rinuncia accettata.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.