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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha salvato la norma che impone alle emittenti televisive a pagamento limiti di affollamento pubblicitario più restrittivi rispetto alle TV in chiaro. La questione è stata dichiarata inammissibile in riferimento all’art. 3 e non fondata in riferimento agli artt. 76 e 41 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 38, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (d.lgs. 177/2005) fissa per le TV a pagamento, come Sky, tetti orari di spot pubblicitari più bassi di quelli previsti per le emittenti in chiaro. Sky, sanzionata dall’AGCOM per averli superati, aveva impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, che ha sollevato la questione di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lazio dubitava della legittimità dell’art. 38, comma 5, del d.lgs. 177/2005 in riferimento agli artt. 3, 41 e 76 della Costituzione: eccesso di delega (art. 76), irragionevole disparità di trattamento tra emittenti a pagamento e in chiaro (art. 3) e lesione della libertà di iniziativa economica (art. 41).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la censura sull’art. 3, perché il semplice annullamento del comma 5 non avrebbe equiparato i regimi, risultato perseguibile solo dal legislatore. Ha respinto come non fondate le censure sugli artt. 76 e 41: la direttiva europea consente agli Stati norme più rigorose e la Corte di giustizia (sentenza 18 luglio 2013, causa C-234/12) aveva già ritenuto legittima la differenziazione, giustificata dalla diversa posizione finanziaria delle due categorie di emittenti.

Il principio

Nell’attuazione di una direttiva europea i principi di quest’ultima si aggiungono a quelli della legge delega e possono giustificare l’intervento del legislatore delegato. La tutela equilibrata degli interessi dei telespettatori-consumatori e delle emittenti costituisce quella «finalità sociale» che legittima, ai sensi dell’art. 41 Cost., una ragionevole limitazione della libertà di iniziativa economica.

Domande e risposte

Perché le TV a pagamento hanno limiti più severi?

Perché si finanziano anche con gli abbonamenti, mentre le TV in chiaro dipendono soprattutto dalla pubblicità: la diversa situazione finanziaria giustifica, secondo la Corte e la Corte di giustizia UE, un trattamento differenziato dei tetti pubblicitari.

Cosa decise la Corte di giustizia europea?

Con la sentenza del 18 luglio 2013 (causa C-234/12) aveva stabilito che limiti orari più bassi per le emittenti a pagamento sono conformi al diritto dell’Unione, purché sia rispettato il principio di proporzionalità.

Perché la censura sull’art. 3 è stata dichiarata inammissibile?

Perché annullando solo il comma 5 non si sarebbe ottenuta la parità di trattamento voluta dal giudice: l’equiparazione dei limiti può derivare solo da una nuova scelta del legislatore, non dalla Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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