Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato incostituzionali, per eccesso di delega, le norme che avevano abrogato il decreto legislativo n. 43 del 1948 sul divieto delle associazioni di carattere militare. Per effetto della decisione quel divieto torna in vigore: i decreti di riordino non potevano abrogare una disciplina di attuazione di principi costituzionali.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 43 del 1948 vieta le associazioni di carattere militare, in attuazione del principio costituzionale che proibisce le organizzazioni paramilitari. Nel riordinare la legislazione, due decreti legislativi avevano però abrogato quella disciplina; in un processo penale si poneva il problema della conseguente abolitio criminis.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Verona aveva sollevato questioni, in riferimento agli artt. 76, 18 e 25, secondo comma, della Costituzione, sull’art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) e sull’art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, nella parte in cui abrogavano il d.lgs. n. 43 del 1948 sul divieto delle associazioni di carattere militare.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che avevano espunto e abrogato il d.lgs. n. 43 del 1948. La conseguenza è la riviviscenza del divieto: torna applicabile la disciplina che vieta le associazioni di carattere militare.

Il principio

Il legislatore delegato, chiamato a riordinare e mantenere in vigore la normativa anteriore, non poteva eccedere i limiti della delega abrogando una disciplina che dà attuazione a principi costituzionali: l’abrogazione del divieto delle associazioni militari, disposta oltre i confini della delega, viola l’art. 76 Cost.

Domande e risposte

Cosa accade al divieto delle associazioni di carattere militare?

Torna in vigore. Annullando le norme che lo avevano abrogato, la Corte fa rivivere il d.lgs. n. 43 del 1948 che vieta tali associazioni (riviviscenza).

Perché le norme abrogatrici erano incostituzionali?

Per eccesso di delega: i decreti legislativi di riordino non potevano spingersi fino ad abrogare una disciplina di attuazione di principi costituzionali, violando così l’art. 76 Cost.

Quali principi costituzionali erano in gioco?

Il divieto di associazioni paramilitari e i limiti alla libertà di associazione, oltre al principio di legalità penale, evocati attraverso gli artt. 18 e 25, secondo comma, Cost.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.